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Ordinanza — n. 5980/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of lower court arguments without new substantive critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5980/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Garola Anita Anisa inadmissible. The appellant argued for a violation of law and defects in reasoning regarding criminal liability, but the court found these grounds to be a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already raised and dismissed at the appellate level, lacking any specific argumentative critique.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments appellate court reasoning criminal liability fraud procedural costs fine usurpazione d'identità perseguimento penale per truffa esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROLA ANITA ANISA nato a MILANO il 21/05/1982 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 15/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 10/09/2020, nei confronti di GAROLA Anita Anisa, in relazione ai reati di truffa a lei ascritti. Propone ricorso per cassazione la GAROLA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede) priva di elementi di effettiva confutazione del percorso argomentativo. D'altra parte, la Corte - ben lungi dal limitarsi ad un generico rinvio alle considerazioni del primo giudice - ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che la carta postepay utilizzata per le truffe era stata richiesta ed attivata dalla GAROLA previa esibizione dei propri documenti, le ragioni (possesso del pin) per cui solo la ricorrente poteva effettuare prelievi e la ritenuta conseguente strumentalità della denuncia sporta due giorni dopo il prelievo ripreso dalle telecamere, nonché la diversità strutturale delle truffe poste in essere spendendo il nome della GAROLA nel periodo in cui ella era ristretta in carcere (diversità individuata nel fatto che, in quelle occasioni, le carte Postepay utiilzzate erano intestate a soggetti differenti).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consignr Estensore