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Ordinanza — n. 5978/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late argument on aggravated robbery and lack of qualifying recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5978/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by the two brothers inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for a heavier sentence based on the 'more people gathered' aggravating circumstance and qualified recidivism, but the court found the former argument absorbed by a failed appeal-level objection and the latter factually unsupported by the criminal record. Consequently, the appeals were rejected because the legal grounds were either procedurally untimely or materially infounded.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 445 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on a violation of law not specifically contested in the appeal judgment, or if the alleged recidivism lacks the requisite prior conviction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility late argument cassation absorbed appeal objection qualified recidivism aggravated robbery penalty concorso materiale di reati aggravamento della pena altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.), mentre l'ulteriore condanna riportata dal ricorrente attiene a due episodi di furto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
Sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALBAMONTE EDOARDO ANTONIO nato a PALERMO il 05/11/1990 ALBAMONTE PIETRO nato a PALERMO il 10/09/1987 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 13/02/2020, ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa con rito abbreviato in data 18/01/2019, dal G.i.p. delò Tribunale di Rimini, con la quale ALBAMONTE Pietro e ALBAMONTE Edoardo Antonino erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata loro ascritti in concorso. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite e, quanto al solo ALBAMONTE Edoardo Antonino, della recidiva qualificata a lui contestata.

Per ciò che riguarda il primo motivo, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello della corrispondente censura, avendo la Corte territoriale chiarito - senza alcuna confutazione da parte dei ricorrenti - che i motivi di appello riguardavano il solo trattamento sanzionatorio (cfr. Sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dal certificato del casellario emerge infatti una condanna per rapina ad una pena detentiva anni due, mesi due di reclusione, con conseguente insussistenza dell'invocato effetto estintivo (cfr. art. 445, comma 1, cod. proc. pen.), mentre l'ulteriore condanna riportata dal ricorrente attiene a due episodi di furto. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il ConsiglIrstensore Il Presidente VITTORIO IENZA GIOVANNA VERGA DEP IN OSITATA. CAN•ppLLERIA