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Ordinanza — n. 5977/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against trademark counterfeiting conviction, ruling gross negligence irrelevant to Art. 474 crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5977/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's partial reform of the conviction for trademark counterfeiting. The appellant argued that the lower court failed to address the gross negligence of the fakes and incorrectly applied a leniency provision. The court rejected these claims, citing established precedent that the crime of Art. 474 protects public trust and does not require actual deception or gross negligence to be constituted.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; The crime of counterfeiting trademarks is a danger crime where gross negligence is irrelevant, and the special leniency for minor damage applies only if the lesser subjective element is excluded.

Parole chiave

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trademark counterfeiting gross negligence public trust protection special leniency danger crime inadmissible appeal subjective element contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., e al costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n.
Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 27/04/2021, riformava parzialmente (applicando l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 27/04/2021, riformava parzialmente (applicando l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.
art. 474 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 16807 del 11/01/2019, Assane
Sez. 2 n. 2890 del 15/11/2019, Diop
Sez. 5 n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: BA BABACAR nato il 30/11/1954 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; t

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 27/04/2021, riformava parzialmente (applicando l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Macerata, in data 26/03/2019, nei confronti di BA Babacar, in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il BA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche per il mancato esame dei rilievi articolati con apposita memoria difensiva, con riferimento alla grossolanità delle falsificazioni e alla conseguente inidoneità ingannatoria dei prodotti, nonché alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Con riferimento alla prima questione prospettata, deve osservarsi che - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - la Corte territoriale ha diffusamente trattato il tema della prospettata grossolanità dei falsi, escludendo peraltro di poter pervenire alle conclusioni auspicate dalla difesa dando seguito all'indirizzo giurisprudenziale, del tutto costante nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (Sez. 2 n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814).

Manifestamente infondata è la residua censura, ove si abbia riguardo all'avvenuta concessione dell'attenuante speciale di cui al capoverso dell'art 648 cod. pen., e al costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto» (Sez. 2n. n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Diop, Rv. 277963).

Risulta quindi del tutto irrilevante il mancato richiamo, nella motivazione della sentenza, alla richiesta difensiva di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 (cfr. in argomento Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato»). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Cons. I re Estensore Il Presidente VITTOR PAZIENZA GIOVANNA VERGA DEP