Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating rejected arguments and failing to argue new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new substantive reasoning. The appellant argued for a change in legal qualification and generic mitigating circumstances, but the court found these points insufficiently developed compared to the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal without offering a specific, arguable critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a CATANIA il 09/11/1975 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 10/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 13/01/2015, nei confronti di RUSSO Giuseppe, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il RUSSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 cod. Pen. E alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile.
È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Tale condivisibile indirizzo interpretativo deve trovare applicazione nel caso di specie, in cui la difesa ha reiterato la propria censura in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti senza alcuna effettiva confutazione del rilievo della COrte territoriale, secondo cui l'auspicata derubricazione in incauto acquisto risultava preclusa dall'assenza di indicazione in ordine alla provenienza dell'organo propulsore, così precludendo l'indagine in ordine alla diligenza usata nella verifica della predetta provenienza, che caratterizza l'ipotesi contravvenzionale (cfr.
Pag. 2 della sentenza impugnata). Del tutto generica risulta l'ulteriore doglianza, che non affronta affatto il tema valorizzato in sentenza per il diniego delle attenuanti generiche (presenza di un precedente specifico oltre che per violazione di sigilli). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 n Il Consig e Estensor