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Ordinanza — n. 5973/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition, violating new procedural rules requiring lawyer signatures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner personally signed the petition, a practice now prohibited under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Although the signature was authenticated by a lawyer, the Court ruled that personal signing renders the appeal void regardless of authentication. Consequently, the appeal was rejected without examining the substantive arguments regarding the grounds for acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: A cassation appeal personally signed by the accused is inadmissible, even if authenticated by a lawyer, and the Court must declare it inadmissible de plano without examining the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature by accused lawyer signature requirement de plano inadmissibility procedural defect appeal difetto di sottoscrizione permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Assume invero rilievo assorbente il fatto che il ricorso è stato sottoscritto dal CURCIO personalmente: modalità non più consentita ai sensi del novellato art. 613 cod.
Art. 448 c.p.p.
Tale circostanza rende ultroneo ogni approfondimento in ordine alle doglianze prospettate, peraltro palesemente inammissibili avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Padova applicava a CURCIO David, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Padova applicava a CURCIO David, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Assume invero rilievo assorbente il fatto che il ricorso è stato sottoscritto dal CURCIO personalmente: modalità non più consentita ai sensi del novellato art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO DAVID nato a PADOVA il 25/11/1999 avverso la sentenza del 30/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle pi-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con sentenza del 30/06/2021, il G.i.p. del Tribunale di Padova applicava a CURCIO David, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione ai delitti di rapina aggravata, furto aggravato, associazione per delinquere a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Assume invero rilievo assorbente il fatto che il ricorso è stato sottoscritto dal CURCIO personalmente: modalità non più consentita ai sensi del novellato art. 613 cod. proc. pen., che ormai prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso debba necessariamente essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nessuna rilevanza, al riguardo, può attribuirsi al fatto che la sottoscrizione del ricorrente sia stata autenticata dal difensore: questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). Tale circostanza rende ultroneo ogni approfondimento in ordine alle doglianze prospettate, peraltro palesemente inammissibili avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; in senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consi e Estensore Il Presidente VITTORI1 PAZIENZA GIOVANNA VERGA DEPOSI TATA IN CA (CRLIE