Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific connection to lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Cortese's appeal inadmissible because it failed to establish a specific link between the arguments used in the lower court decision and the grounds for the appeal. The appellant argued for a review based on a lack of motivation, but the appellate court's reasoning was found to be entirely generic and disconnected from the concrete facts of the fraud case. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for appeal are generic and fail to demonstrate a specific correlation with the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE FILIPPO nato a CASORIA il 03/06/1978 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 13/01/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 30/01/2020 dal Tribunale di Genova, con la quale CORTESE Filippo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lui ascritto. Ha proposto ricorso per cassazione il CORTESE, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).
Nella specie, la confutazione del percorso argomentativo analiticamente esposto dalla Corte territoriale è avvenuta attraverso proposizioni del tutto generiche, completamente sganciate dalla concretezza della vicenda che aveva determinato la condanna in primo grado dell'odierno ricorrente. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 n Il Consigli ré)Estensore Il Presidente VITTORIO AZIENZA GIOVANNA VERGA OEPO I A TA IN CA R