Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5967/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5967/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alfonso Di Napoli inadmissible. The appellant challenged the conviction for trademark infringement and counterfeiting, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding evidence and sentencing. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that only manifest illogicality or contradiction renders a judgment's reasoning inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 69 c.p.: Cassation appeals cannot cite defects in reasoning other than lack of motivation, manifest illogicality, or contradiction; mere dissatisfaction with persuasiveness or weight of evidence is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifest illogicality requirement trademark infringement conviction counterfeiting sentencing lower court reasoning review contraffazione di merci marchi ingannevoli articolo di marca

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 69 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017
Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019
Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017
pen, scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI ALFONSO nato a NAPOLI il 10/04/1973 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 30/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 29/04/2014, nei confronti di DI NAPOLI Alfonso, in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. Pen. A lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il DI NAPOLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'effettiva registrazione del marchio, all'idoneità ingannatoria dei prodotti, all'effettivo ruolo svolto dal ricorrente, alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti.

Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, avuto riguardo alla sintetica ma compiuta motivazione della Corte territoriale, che ha richiamato i principi affermati da questa Suprema Corte m ordine all'attenuazione degli oneri probatori in tema di registrazione di un marchio di larghissimo ed incontestato uso (Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140), e all'irrilevanza della grossolanità della contraffazione Sez. 2 - n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814).

Altrettanto immune da censure deve ritenersi la valorizzazione dell'assenza di elementi dimostrativi della lecita provenienza del materiale nella disponibilità del DI NAPOLI (circostanza non contestata, avuto riguardo alle circostanze valorizzate dallo stesso difensore in relazione all'accompagnamento dei Carabinieri nel locale in cui era custodita la merce). Quanto alla residua censura, ritiene il Collegio non censurabile la pur scarna motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato, anche su tale aspetto, la decisione di primo grado, avuto riguardo all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen, scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/ 21 Il Consigli' Estensore Il Presidente VITTORIO WZIENZA iSEPOSITATA IN