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Ordinanza — n. 5963/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding Article 129 procedural dismissal causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all legal grounds in the second instance judgment. The appellant argued that the appellate court failed to explicitly address the inapplicability of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which lists causes for dismissal. The court ruled that once an appellant renounces specific appeal grounds, the second-instance judge is not required to discuss them, limiting review to non-waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; In cases of plea bargaining on appeal, the second-instance judge need not motivate the dismissal of the accused under Article 129 of the Code of Criminal Procedure if the appellant has renounced those grounds, as the devolutive effect of the appeal restricts cognition to non-waived reasons.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds plea bargaining on appeal Article 129 procedural dismissal devolutive effect of appeal inadmissible cassation appeal motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione il PACIELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Propone ricorso per cassazione il PACIELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 08/04/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il PACIELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIELLO PIETRO nato a MOLA DI BARI il 13/10/1967 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARId-ate-awi.se-e.4-e-p.acti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 08/04/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 07/06/2019, nei confronti di PACIELLO Pietro, in relazione al delitto di estorsione pluriaggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il PACIELLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522.

Nella specie, emerge dalla sentenza che il PACIELLO aveva rinunciato a tutti gli altri motivi di diritto proposti con l'atto di appello). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consig Estensore Il Presidente Vii TORICÌJZIENZA GIOVANNA VERGA DEPOSVATA IN CANCT:LLERIA 2 FA3 2