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Ordinanza — n. 5962/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic for failing to link arguments to appellate court's specific reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5962/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to establish a specific connection between the appellant's arguments and the appellate court's reasoning. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court explicitly rejected them based on the defendant's established history of prior convictions for the same type of crime. The court ruled that without addressing these specific factual findings, the appeal was merely generic and thus rejected under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 609 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and fails to demonstrate a specific correlation between the grounds of the contested decision and the arguments presented in the appeal.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility lack of specific correlation generic mitigating circumstances recidivism exclusion appellate reasoning review contraffazione di merci procedimento per falsità difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 609 c.p.c.
Art. 133 cod. pen.
271269, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
271269, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL SERIGNE MBACKE nato il 18/10/1982 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 31/03/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 28/06/2017 dal Tribunale di Genova, con la quale FALL Serigne Mbacke era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. a lui ascritti. Ha proposto ricorso per cassazione il FALL, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

Nella specie, il ricorso omette completamente di confrontarsi con la parte della sentenza che valorizza, in senso ostativo, la presenza di precedenti specifici a carico dell'imputato, e la stabile dedizione all'attività illecita della stessa specie (cfr. Sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione».

In applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consiglirj Estensore Il Presidente VITTORIO ZIENZA GIOVANNA VERGA DEPOSITAT IN CAN