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Ordinanza — n. 5957/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of lower court arguments without new specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Sturniolo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Sturniolo argued the lower court misinterpreted evidence and wrongly reconstructed facts regarding a fraud case against Amanda Vinchi. The court rejected these claims as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level, lacking the specific argumentative critique required for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance or appeal are inadmissible, as they fail to provide the specific argumentative critique necessary to challenge the judgment's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments lack of specific critique appellate court reasoning fraud conviction appeal abbandono del procedimento per truffa ammende per infrazione procedurale truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STURNIOLO GIOVANNI nato a TORINO il 19/07/1992 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 24/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ivrea, in data 15/05/2021, nei confronti di STURNIOLO Giovanni, in relazione al reato di truffa a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti da VINCHI Amanda, costituitasi parte civile. Propone ricorso per cassazione lo STURNIOLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione per "travisamento della prova ed erronea ricostruzione dei fatti". Il ricorso è inammissibile.

Deve invero osservarsi che la difesa ricorrente non deduce alcun travisamento della prova, avendo in realtà nuovamente riproposto censure in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa. Al riguardo, deve peraltro qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha diffusamente esaminato la questione dell'attendibilità (cfr.

Pag. 5 della sentenza impugnata), svolgendo considerazioni rimaste prive di effettiva analitica confutazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso ir)21/12/2021 Il Consigli/tensore Il Presidente VITTORIO IP2IENZA DEPOSITATA GIOVANNA VERGA IN CA