Italian Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and attacking persuasiveness of sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing specific new reasoning. The appellant challenged aggravating circumstances regarding accomplice participation and the pertinence of the stolen property, but the court found no logical flaws in the lower court's evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. Pen.; Art. 360 n. 1 lett. a e b c.p.p.: Appeals based on the mere repetition of lower court arguments or attacks on the persuasiveness of the reasoning are inadmissible as they fail to meet the threshold of specific legal criticism required for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIANCARLO nato a NAPOLI il 12/01/1993 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 18/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 15/01/2020, nei confronti di D'ANGELO Giancarlo, in relazione al reato di rapina pluriaggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il D'ANGELO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3-bis cod. Pen.
Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, quanto alla prima aggravante, sia la certa compartecipazione del complice rimasto ignoto (che era alla guida del furgone e che ripartì immediatamente dopo che il D'ANGELO risalì a bordo subito dopo aver perpetrato la rapina), sia l'irrilevanza della percezione di tale seconda presenza da parte dell'offeso; quanto alla seconda aggravante, la natura pertinenziale dell'orto rispetto all'abitazione, che si trovava "dirimpetto" a quest'ultima (cfr.
La terza pagina della motivazione) non ha trovato specifica confutazione - se non attraverso considerazioni del tutto congetturali - da parte dell'odierno ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consiift Estensore Il Presidente VITTORI pAZIENZA GIOVANNA VERGA DEPOSITATA ---