Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds regarding statutory acquittal causes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all legal grounds in the appeal act. The appellant challenged the appellate court's partial acceptance of a negotiated sentence, arguing the lower court failed to address statutory acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once an appellant renounces appeal grounds, the second-instance judge is limited to reviewing only those issues not waived.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; In matters of negotiated sentencing on appeal, the second-instance judge need not address statutory acquittal causes if the appellant has renounced the appeal grounds, as the devolutive effect of the appeal limits cognition to non-waived issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGATO FRANCO nato a BERGAMO il 21/05/1963 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAda-te--avviso-a-l+eilaFti-; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 03/03/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. Pen., previo riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con altra sentenza divenuta irrevocabile) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 18/02/2020, nei confronti di LEGATO Franco, in relazione ai reati di cui agli artt.615-ter e 640-ter cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il LEGATO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522.
Nella specie, emerge dalla sentenza che il LEGATO aveva rinunciato ai motivi di diritto proposti con l'atto di appello). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigel i Estensore VITTORI AZIENZA Il Presidente GI9VANNA VERGA D EPOSI TATA CP43,1F,ELLE916, 2 1