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Ordinanza — n. 5954/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding arbitrary exercise of rights in robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued the facts should be reclassified as an arbitrary exercise of rights due to alleged creditor claims, but the court found no logical link between the lease dispute and the theft of third-party documents. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 596 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies that the defendant's conduct lacks the necessary logical connection to the underlying civil claim, thereby precluding the requalification of the act as an arbitrary exercise of rights.

Parole chiave

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arbitrary exercise of rights robbery requalification lease contract dispute third party property cassation inadmissibility logical functional link criminal motivation truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 596 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39885 del 15/07/2021, Mustafaj
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO SALVATORE nato a PALERMO il 04/07/1955 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 06/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 14/11/2018, nei confronti di LO IACONO Salvatore, in relazione al reato di rapina a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il LO IACONO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario con violenza alle persone. Il ricorso è inammissibile.

Appare invero dirimente, rispetto a qualsiasi altra considerazione, il fatto che il LO IACONO, con la condotta minacciosa ritenuta in sentenza, si è impossessato unitamente a complici rimasti ignoti di una serie di beni della persona offesa, custoditi nell'appartamento a lei locato dal ricorrente, nonché di una ulteriore serie di documenti, effetti personali ecc. (in parte successivamente restituiti su richiesta degli inquirenti) appartenenti a soggetti diversi dal conduttore dell'appartamento medesimo. Trattasi di circostanza che preclude radicalmente la possibilità della riqualificazione auspicata dal ricorrente sulla scorta di asserite pretese creditorie nascenti dal contratto di locazione e della violazione del divieto di sublocazione: al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di nesso logico-funzionale, oltre che di proporzionalità, tra i diritti accampati e la condotta predatoria posta in essere su beni estranei alla controversia (perché non compresi nella locazione), in parte addirittura appartenenti a terzi.

In altri termini, la Corte d'Appello ha fatto buon governo di principi del tutto consolidati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 39885 del 15/07/2021, Mustafaj, secondo cui «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela, apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente».

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consgliee Estensore Il Presidente VITTORtOPAZIENZA GIOVANNA VERGA DEPOSITATA I