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Ordinanza — n. 5949/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to challenge lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5949/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for receiving stolen goods and the aggravating circumstance of recidivism, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The decision relied on established jurisprudence requiring cassation grounds to offer a specific, reasoned critique of the lower court's factual and legal evaluations, rather than simply reiterating them.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 61 n. 7 cod. pen.: Cassation appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already dismissed by the appellate court without providing a specific, reasoned critique of the lower court's reasoning, or if they challenge the persuasiveness of the judgment rather than its manifest illogic or contradiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of arguments lack of specific reasoning appellate court review recidivism aggravating circumstance receiving stolen goods court costs and fine ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 61 n. 7 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il DI BATTISTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'insussistenza del reato, l'estraneità del ricorrente alla sua commissione e l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BATTISTA DONATO nato a ORTONA il 17/05/1960 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza in data 09/06/2021, riformava parzialmente (escludendo la recidiva, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 07/02/2020, nei confronti di DI BATTISTA Donato, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il DI BATTISTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'insussistenza del reato, l'estraneità del ricorrente alla sua commissione e l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato le risultanze del verbale di rilascio (anche quanto alla consegna delle chiavi da parte del difensore del DI BATTISTA - subito dopo rinunciante al mandato - e delle ammissioni del ricorrente in quella sede), e della documentazione fotografica (attestanti non solo la devastazione dell'appartamento, ma anche l'asportazione dei beni indicati nell'imputazione).

Altrettanto incensurabili risultano le considerazioni svolte in ordine all'aggravante contestata, imperniate sulle somme necessarie per l'acquisto dei beni asportati, sulla quantità dei beni mancanti, sulla manodopera necessaria per l'installazione, nonché sulla mancata fruizione, per la durata dei lavori, dell'immobile acquisito dalla persona offesa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso 21/12/2021 Il Consigli re Estensore Il Presidente VITTORI