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Ordinanza — n. 5948/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of conditional release grounds review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5948/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, rejecting the defendant's claim that the lower court failed to evaluate grounds for conditional release under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued this omission violated the law, but the Court relied on established precedent stating that appeals against plea bargain sentences cannot challenge the judge's decision not to grant conditional release. Consequently, the appeal was dismissed without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it challenges the judge's failure to grant conditional release under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, requiring a de plano declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence conditional release grounds de plano declaration Article 129 Code of Criminal Procedure censura formulata in modo carente atti impugnabili censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Rimini applicava a GIUFFRIDA Vito, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M.
Art. 129 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Rimini applicava a GIUFFRIDA Vito, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA VITO nato a CATANIA il 06/08/1975 avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di RIMINId-ate-aie-a4ie-parti udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con sentenza del 11/05/2021, il G.i.p. del Tribunale di Rimini applicava a GIUFFRIDA Vito, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; in senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro tilWin alla cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Cons e Estensore Il Presidente VITTOR1