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Ordinanza — n. 5947/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for cassation due to lack of specific argumentation and failure to prove manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5947/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments merely reiterated those already rejected by the Court of Appeal without providing specific critique. The court found the appellant's complaints regarding the reasoning insufficient, as they attacked persuasiveness rather than demonstrating manifest illogicality or contradiction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected at the appellate level or if they attack the persuasiveness of the reasoning without proving manifest illogicality, contradiction, or omission of essential evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifest illogicality reiteration of arguments appellate reasoning court of cassation procedural defect court costs favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione il MEMET, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
art. 648 cod. pen
Propone ricorso per cassazione il MEMET, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMET NICOLAE nato il 07/12/1989 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza in data 26/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 25/01/2019, nei confronti di MEMET Nicolae, in relazione al reato di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il MEMET, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato la deposizione dell'operante nella parte in cui questi è stato "perentorio" nel precisare che a fornire le chiavi del furgone contenente la refurtiva fu l'odierno ricorrente: né tale indicazione può ritenersi vulnerata dal fatto che, nella fase iniziale della deposizione, anche la titolarità del veicolo venne attribuita all'odierno imputato (anziché al quasi omonimo MEMET Cristian (soggetto peraltro non presente al momento dell'operazione di polizia).

La Corte ha peraltro precisato che il teste, consultati gli atti, corresse immediatamente tale svista, ritenuta ben comprensibile proprio per la quasi omonimia). Del tutto generica risulta la residua doglianza, a fronte di una motivazione che ha chiarito non solo che l'affermazione di responsabilità riguardava solo i beni di cui si era ricostruita l'origine illecita, ma anche che alcuni di essi (elettroutensili di marca) non consentivano di ricondurre i fatti nell'alveo del capoverso dell'art. 648 cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consiefe Estensore Il Presidente VITTOR j)AZIENZA GI9VANNA VERGA