Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5946/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because all grounds were repetitive of those raised in the appellate court. The appellant argued the fraud conviction was unsupported by proof of unjust profit and requested non-prosecution, but the court found the evidence of profit and deceptive acts sufficient. Furthermore, the court held that the appellate judge's discretionary assessments on non-prosecution and mitigating circumstances were not contradicted by the record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if grounds merely repeat those of the lower court without specific legal critique.

Parole chiave

Generato dall'IA
repetitive grounds inadmissible appeal fraud conviction non-prosecution cause mitigating circumstances discretionary assessment lack of specific critique truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
In secondo luogo, si censura la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione da parte del giudice di merito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Da ultimo, il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.
Art. 62-bis cod. pen.
Da ultimo, il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi sono reiterativi.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
In secondo luogo, si censura la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione da parte del giudice di merito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Da ultimo, il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
(Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEONIBUS ALESSANDRO nato a PESCARA il 13/06/1986 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 28/05/2021, confermava la sentenza emessa in data 21/06/2017 dal Tribunale di Pescara, con la quale DE LEONIBUS Alessandro era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di truffa commesso in danno di SALA Stefano. Propone ricorso per cassazione il DE LEONIBUS, a mezzo del proprio difensore, deducendo in primo luogo violazione di legge, in quanto la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto sussistente il delitto di truffa, non essendo provato l'ottenimento dell'ingiusto profitto da parte dello stesso, né gli artifici e i raggiri necessari affinché sia integrato il suddetto reato.

In secondo luogo, si censura la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione da parte del giudice di merito della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Da ultimo, il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi sono reiterativi. Occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza di questa Suprema Corte, alla stregua della quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 — 01).

Invero, con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte d'Appello di L'Aquila ha correttamente rilevato che l'ottenimento del profitto da parte del ricorrente risultava ampiamente provato, in quanto non soltanto la carta PostePay in favore della quale è stato effettuato il versamento dal SALA è intestata al ricorrente, nonché da questi attivata mediante esibizione di carta d'identità, ma anche perché non risulta alcuna denuncia di smarrimento o di furto della stessa. A ciò si aggiunga che tutti i contatti telefonici tra il SALA ed il DE LEONIBUS sono avvenuti mediante utenza telefonica intestata a quest'ultimo.

Per quanto attiene agli artifizi e raggiri necessari affinché si configuri il delitto di truffa, la Corte d'Appello ha correttamente valorizzato non soltanto il fatto che la vendita dei quattro cerchioni in lega ad un prezzo vantaggioso era stata veicolata mediante un sito intemet, ma anche che, dopo il versamento della somma da parte del SALA, quest'ultimo era stato rassicurato dal DE LEONIBUS, che peraltro non aveva mai inviato la merce oggetto dell'annuncio. Per quanto riguarda, infine, le valutazioni operate dal giudice circa la concedibilìtà della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, osserva il Collegio che si tratta di apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, come tali sindacabili in sede di legittimità solo se suffragati da motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01) Invero, nel caso di specie la Corte d'Appello, aderendo a quanto affermato dal giudice di primo grado, ha ritenuto la non esiguità del danno cagionato alla persona offesa ostativo alla concessione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed ha altresì rilevato l'insussistenza di elementi positivi idonei ad indurre alla concessione delle circostanze attenuanti generiche : valutazioni rimaste prive di effettiva specifica confutazione da parte del ricorrente.

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consig erie Estensore Il Presidente VITTORI PAZIENZA GIOVANNA VERGA