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Ordinanza — n. 5941/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of appellate arguments without specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5941/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated the arguments raised against the Court of Appeal's decision without providing a specific legal critique. The appellant argued for a change in the crime's classification from money laundering to receiving, but failed to address the appellate court's detailed reasoning regarding the defendant's possession and replacement of the stolen vehicle's license plate. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the facts constituted money laundering and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; In cassation appeals, grounds that merely reproduce the censure raised in the appeal court, even with assertive expressions denying the correctness of the decision, are inadmissible if they lack a specific critique of the contested provision and do not consider the arguments on which the appeal grounds were not accepted.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetition of appellate arguments lack of specific critique money laundering crime license plate substitution procedural costs consolidated case law contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Il BRUNO ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere integrato il reato di riciclaggio invece che quello di ricettazione nell'ipotesi specifica di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Il BRUNO ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere integrato il reato di riciclaggio invece che quello di ricettazione nell'ipotesi specifica di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO AGATINO nato a CATANIA il 05/02/1972 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catania, con sentenza pronunciata in data 03/02/2021, ha riformato parzialmente la condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 20/05/2015 nei confronti di BRUNO Agatino, assolvendo lo stesso dai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nonché rideterminando la pena in ordine al delitto di riciclaggio di cui al capo A) a lui ascritto. Il BRUNO ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere integrato il reato di riciclaggio invece che quello di ricettazione nell'ipotesi specifica di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), in assenza di una qualsivoglia critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il BRUNO, nel richiedere una derubricazione del reato di riciclaggio nell'ipotesi di ricettazione attenuata, non si è affatto confrontato con la motivazione precisa e puntuale della Corte d'Appello di Catania, che ha ritenuto pienamente dimostrati tutti gli estremi del delitto di riciclaggio, in quanto, per come accertato dal personale operante, nonché alla luce delle spontanee dichiarazioni dello stesso imputato, quest'ultimo aveva la disponibilità della vettura di provenienza furtiva e ne aveva sostituito la targa: lo stesso imputato, infatti, ha ammesso di aver buttato le vecchie targhe e apposto le nuove, originariamente appartenenti ad un veicolo nella disponibilità del BRUNO.

Alla luce della suddetta ricostruzione precisa e puntuale nessun dubbio può residuare in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo, così come correttamente evidenziato dai giudici di merito. A nulla rileva la mancata alterazione del numero di telaio, dal momento che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità «si configura il delitto di riciclaggio anche nell'ipotesi di mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura.» (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così decisoli-y1/12/2021 Il Consigli re