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Ordinanza — n. 5940/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming procedural flaws due to judge's death and insufficient evidence of extortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5940/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding a procedural defect caused by the president's death and insufficient evidence for extortion. The appellant argued the first-instance judgment was flawed because the president died before signing the reasoning, while the court confirmed that the senior judge's signature under Article 546(2) of the Code of Criminal Procedure validates the document. Furthermore, the court found the second and third grounds to be mere repetitions of appellate arguments lacking specific legal critique or new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely repeats appellate grievances without specific legal criticism, and the death of a judge does not invalidate a ruling if signed by the senior colleague.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect judge death signature repetition of arguments extortion evidence Code of Criminal Procedure penal appeal spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso in cui invece per morte, come nel caso di specie, o per altro impedimento il presidente non può sottoscrivere il provvedimento, alla sottoscrizione provvede il componente più anziano del collegio ex art. 546, comma 2, cod. proc. pen., senza che ciò possa inficiare minimamente la validità della sentenza.
Art. 595, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECCHIOLI SIMONE nato a ROMA il 26/12/1993 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza pronunciata in data 10/02/2021 nei confronti di PECCHIOLI Simone, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma, emessa in data 04/10/2018, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cessione di sostanza stupefacente di cui al capo a), perché estinto per prescrizione, riducendo contestualmente la pena per il reato di estorsione aggravata di cui al capo b), e confermando nel resto. Il PECCHIOLI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione deducendo violazione di legge processuale, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe stata redatta da un Collegio non correttamente composto, in ragione del decesso del presidente dello stesso, verificatosi tra la lettura del dispositivo e la redazione della motivazione.

In secondo luogo, si censura la violazione di legge processuale ed in particolare del canone deroltre ogni ragionevole dubbio", il vizio di motivazione ed il travisamento di prova circa la sussistenza del reato di estorsione di cui al capo b), in ragione della scarsa univocità delle dichiarazioni rese dalle persone offese. Con un terzo motivo, viene infine dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità. In particolare, come correttamente rilevato dal giudice di appello, il primo motivo di ricorso si basa su un'errata interpretazione dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. È infatti pacifico sia alla luce del dato testuale della disposizione sopra richiamata, sia in ragione della lettura fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che soltanto la mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo determina un'ipotesi di nullità relativa (si veda Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.D., Rv. 254671 - 01). Nel caso in cui invece per morte, come nel caso di specie, o per altro impedimento il presidente non può sottoscrivere il provvedimento, alla sottoscrizione provvede il componente più anziano del collegio ex art. 546, comma 2, cod. proc. pen., senza che ciò possa inficiare minimamente la validità della sentenza. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata sottoscritta dal solo estensore, il quale ha però specificato di aver firmato anche ex art. 546, comma 2, c.p.p., in ragione dell'intervenuto decesso della Dott.ssa Simonetta D'Alessandro.

Quanto al secondo motivo di doglianza, risulta del tutto immune da censure deducibili in questa sede la lettura logicamente coerente, fornita dalla Corte d'Appello di Roma, alla stregua della quale nessuno degli argomenti della difesa è idoneo a mettere in discussione la pregnanza e l'attendibilità delle deposizioni rese dai testi dell'accusa ed in particolare dalle persone offese, le cui dichiarazioni, oltre ad essere assolutamente coerenti, seppure inficiate dalla paura nutrita l n nei confronti delle condotte intimidatorie del PECCHIOLI (paura che li aveva condotti a chiedere aiuto prima alle forze dell'ordine e subito dopo ai genitori, ignari di tutto fino a quel momento), hanno trovato riscontro anche in quanto rinvenuto nell'abitazione del PECCHIOLI.

Con riguardo alla determinazione della pena, la Corte d'Appello di Roma ha correttamente motivato, ritenendo che la stessa si giustificasse in ragione dell'indubbia gravità dei fatti di causa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Cons Estensore Il Presidente