Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5939/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of lower court arguments and lack of critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5939/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated the arguments raised during the appellate proceedings without providing a specific legal critique. The appellant claimed the theft prerequisite for money laundering was unproven and that key testimony was misinterpreted, but the court found these were already addressed by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the threshold for admissibility under established case law regarding the 'double conformity' of reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; In cassation appeals, arguments that merely reproduce lower court grievances without specific legal criticism are inadmissible, and the 'double conformity' doctrine allows appellate and trial court reasoning to be read as a single decisional body.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetition of lower court arguments money laundering crime double conformity doctrine misinterpretation of evidence false identity concealment procedural exhaustion falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Il DI FAZIO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, violazione di legge con riguardo all'art. 648 cod. pen., in ragione della insussistenza del reato presupposto, non essendo stata provata la provenienza furtiva dell'assegno oggetto dell'asserita ricettazione.
art. 648 cod. pen
Il DI FAZIO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, violazione di legge con riguardo all'art. 648 cod. pen., in ragione della insussistenza del reato presupposto, non essendo stata provata la provenienza furtiva dell'assegno oggetto dell'asserita ricettazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019
» (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep.
Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FAZIO FELICE nato a FRISA il 16/03/1959 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza pronunciata in data 03/02/2021 ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Chieti in data 18/02/2020 nei confronti di DI FAZIO Felice, in relazione al reato di ricettazione di un assegno bancario. Il DI FAZIO, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, violazione di legge con riguardo all'art. 648 cod. pen., in ragione della insussistenza del reato presupposto, non essendo stata provata la provenienza furtiva dell'assegno oggetto dell'asserita ricettazione.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta anche vizio di motivazione e travisamento della prova circa la sussistenza della responsabilità penale, in quanto il CASTELLI, teste chiave della presunta ricettazione, non aveva in realtà riconosciuto il DI FAZIO. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla stregua del quale «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

A ciò si aggiunga che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale.» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218 - 01). In tale quadro ermeneutico, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione delle medesime doglianze sollevate nel precedente grado di giudizio, doglianze rispetto alle quali la sentenza della Corte d'Appello (letta congiuntamente a quella di primo grado) ha risposto in modo chiaro, logico ed incensurabile in questa sede.

Quanto al primo motivo di ricorso, occorre richiamare quella giurisprudenza alla stregua della quale «nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.

» (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, SLAVOV KONSTANTIN, Rv. 278225 - 01). Nel caso di specie, in presenza di una doppia conforme di condanna, le cui motivazioni si integrano a vicenda, è pienamente provata la sussistenza del reato di ricettazione, dal momento che, come chiarito dal Tribunale di Chieti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (v. p. 9 del ricorso) risulta ritualmente acquisita agli atti del presente processo la denuncia di smarrimento (v. p. 15 della sentenza di primo grado). Per quanto attiene all'asserito travisamento della prova concernente il mancato riconoscimento del DI FAZIO da parte del CASTELLI, è d'uopo fare innanzitutto riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte, per la quale «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.» (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari Angelo, Rv. 280117 — 01).

Con riguardo al caso in oggetto, il ricorrente, non soltanto non fornisce la necessaria prova di resistenza sopra richiamata, ma non si confronta con gli argomenti di entrambi i giudici di merito, i quali avevano correttamente valorizzato l'avvenuto riconoscimento del DI FAZIO da parte del CASTELLI - verificatosi a seguito di un incontro tra quest'ultimo ed il ricorrente, il quale si celava dietro la falsa identità del "geometra Francesco Casale" (v. p. 14 della sentenza di primo grado) - evidenziando, altresì, la circostanza, certamente non priva di rilievo, che il DI FAZIO era stato individuato anche come colui che si serviva di un'utenza intestata alla società "Edilstrade s.r.l.", beneficiaria della truffa.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consiliré Estensore Il Presidente VITTORI AZIENZA GIO