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Ordinanza — n. 5938/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5938/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5938/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Velletri, ufficio del Giudice per l'udienza preliminare con la sentenza in epigrafe applicava a Maurizio Salvo, con il concenso delle aprti la pena di annitre di reclusione ed euro 3000 di multa, per i reati ascritti di cui agli artt. 697 10 e 14 L. 18 aprile 1975, n. 110, oltre che per il dleitto di cui all'ad 648 cod. pen. e 73, comma 4 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5938/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi sanzioni penali porto abusivo di armi traffico aggravato di stupefacenti riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVO MAURIZIO nato a ROMA il 24/08/1996 avverso la sentenza del 31/03/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Velletri, ufficio del Giudice per l'udienza preliminare con la sentenza in epigrafe applicava a Maurizio Salvo, con il concenso delle aprti la pena di annitre di reclusione ed euro 3000 di multa, per i reati ascritti di cui agli artt. 697 10 e 14 L. 18 aprile 1975, n. 110, oltre che per il dleitto di cui all'ad 648 cod. pen. e 73, comma 4 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ricorre per cassazione Maurizio Salvo e lamenta il vizio di motivazione sulla adeguatezza della pena adempimento cui il Giudice avrebbe dovuto provvedere. L'impugnazione, alla luce della modifica in data all'entrata in vigore 2 della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge è in ogni caso manifestamente infondata. In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01;

Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant io Cairo Luigi Fabri