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Ordinanza — n. 5937/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding alternative measures under Article 656 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5937/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked the required specificity and self-sufficiency to challenge the lower court's rejection of alternative measures. The appellant argued for community service or home detention while living with his partner, but police confirmed his unavailability at the designated residence. The court ruled that the generic nature of the arguments, combined with the appellant's unrepentant status and prior convictions, justified the lower court's decision to deny the requested measures.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal against a surveillance court order regarding alternative measures is inadmissible if it lacks specificity and fails to substantiate the grounds for granting the requested liberty measures.

Parole chiave

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surveillance appeal alternative measures inadmissible appeal lack of specificity criminal procedure code home detention community service statuto di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTOMARE MANUEL nato a ROMA il 10/08/1980 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di Manuel Altomare, finalizzata a ottenere l'applicazione delle misure alternative e in particolare dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, in relazione alla condanna in esecuzione per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso questa ordinanza l'Altomare ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento di una delle misure invocate ex art 656, comma 5, cod. proc. pen.. Rappresentava di convivere con la compagna Valeria di Gianfrancesco, presso il suo domicilio, abitazione messa a disposizione dai genitori della donna e di svolgere saltuariamente, in un momento di difficoltà per l'occupazione, consegne di generi alimentari.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Si tratta, invero, di un'impugnazione priva del carattere di specificità e dell'autosufficienza che, per più versi, non si correla con il contenuto del provvedimento impugnato risultando intrinsecamente generica. Le forze di polizia hanno dato atto della condizione di irreperibilità dell'istante presso il domicilio di via Caterina Martinelli 28, luogo dichiarato per la fase d'esecuzione e ove sono i genitori dell'Altomare. Costoro hanno negato la disponibilità ad accoglierlo in loco. I precedenti a carico e i pregiudizi in giudicato, unitamente agli elementi segnalati hanno correttamente indotto il Tribunale di sorveglianza a respingere la richiesta. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Fabrizio Mancuso DEPOSITATA IN CA, eELER