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Ordinanza — n. 5932/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner filed it personally after the 2017 law requiring defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5932/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner, Carmine Petrillo, filed it personally. Although the lower court had rejected his request for sentence deferral, the Supreme Court ruled that personal appeals are prohibited after August 3, 2017, when legislation mandated representation by registered defense counsel. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing, and the petitioner was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and must be submitted by defense counsel.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal appeal prohibition defense counsel requirement Law 103/2017 Court of Cassation standing allontanamento nonostante motivi di salute ritiro della querela penale inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRILLO CARMINE nato a NAPOLI il 23/02/1969 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI Ala1cuzvisc,-al4e-paftii- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza in epigrafe rigettava l'istanza di Carmine Petrillo finalizzata ad ottenere il differimento della pena ex art.147 cod. pen. anche nelle forme della detenzione domiciliare.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant A, j.... nio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso DE OS1TATA I CA