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Ordinanza — n. 5931/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because plea agreement cannot be unilaterally modified by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5931/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible de plano because the defendant attempted to challenge the sentencing aspect of a plea agreement already finalized in the appellate court. The parties had exercised their discretionary power to negotiate a settlement, which, once judicially approved, cannot be unilaterally altered by either side without proving illegality. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked admissibility under the specific provision introduced in 2017 regarding plea agreements.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A plea agreement reached in the appellate stage constitutes a binding procedural transaction that cannot be unilaterally modified by the defendant through a cassation appeal challenging the sentence, unless the agreement itself is proven illegal.

Parole chiave

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plea agreement appellate sentencing unilateral modification inadmissible appeal procedural transaction modificazione delle conclusioni revisione del trattato motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso in esame, nell'interesse di Giovanni Cucuzzella è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Law n. 103 of 2017
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso in esame, nell'interesse di Giovanni Cucuzzella è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCUZZELLA GIOVANNI nato a UDINE il 29/11/1953 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA11-ato-axatisa-~~- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; 9,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame, nell'interesse di Giovanni Cucuzzella è proposto avverso una sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi di gravame diversi da quello attinente la misura della pena stessa. Il ricorso risulta proposto per vizio di motivazione in ordine all'esistenza del fatto di reato, alla corretta qualificazione giuridica e alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio. In ordine a quest'ultimo aspetto si rileva che, nel c.d. patteggiamento della pena in appello, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant io Cairo Fabrizio Mancuso e p OSITA_ c9b5, TA GP`I)1 2 Fti