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Ordinanza — n. 5930/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as execution judge lacks power to declare prescription for crimes pending trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5930/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mariani and Cocuzzoli inadmissible against an execution order rejecting their request to determine the crime's expiration date. The applicants argued that the lower court failed to address potential prescription issues, but the court held that execution judges cannot declare extinction due to prescription for crimes pending trial. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 676 cod. proc. pen.; Execution judges lack the authority to declare extinction of a crime due to prescription when the offense was committed during the trial phase, as such causes of extinction apply only after the judgment becomes final.

Parole chiave

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criminal execution prescription of crime judicial competence pending trial inadmissible appeal termine legale chiusura dell'istruzione penale intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 676 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, nr. 7164 del 21/12/2015 (dep. 2016), Fioravanti, Rv. 266612
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARIANI GIULIANO nato a ROMA il 09/05/1962 COCUZZOLI ROSSELLA nato a ROMA il 26/07/1958 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Giuliano Mariani e Rossella Cocuzzoli, finalizzata ad ottenere la determinazione del tempus commmissi delicti in funzione della prescrizione del reato.

2. Avverso questa ordinanza entrambi ricorrevano per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omessa determinazione della data di chiusura della condotta, aspetto che avrebbe determinato la prescrizione del fatto, richiesta che non era stata rivolta al giudice d'appello.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo ai principi di diritto affermati da questa Corte. Non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna. (Sez. 1, nr. 7164 del 21/12/2015 (dep. 2016 ), Fioravanti, Rv. 266612).

Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant io Cairo Luigi Fabrizio Mancuso GAMAA-1-e DEPOSITATA cp, r:nles, 2 1 Fyig