Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's lawyer lacking required authorization to practice before the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney without the necessary authorization to practice before higher judicial bodies. Although the lower court had dismissed criminal charges due to prescription, the appeal regarding the confiscation measure was procedurally defective. Consequently, the court ruled that the lack of proper representation required a declaration of inadmissibility under specific procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.; Art. 579 cod. proc. pen.; The appeal filed by a lawyer unqualified to practice before the Supreme Court is inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAIESE DEMETRIO nato a NAPOLI il 08/04/1961 avverso la sentenza del 05/04/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI_GlettrEMStratte-pertif--, udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di Demetrio Fraiese per il reato di cui all'art 20 comma 1 e 2 L. 18 aprile 1975, n. 110, perché estinto per prescrizione. Residuava la confisca che il giudice aveva, comunque, disposto. L'appello era trasmesso a questa Corte di cassazione ex art. 579 cod. proc. pen., trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale.
L'impugnazione era proposta con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Pagliuca Rosario, (non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un difensore sprovvisto della prescritta abilitazione, innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ntoni&CAiro Luigi Fabrizio Mancuso , A.A.-0-4/n-(2 DEPOSITATA