Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5928/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for fraud as grounds are generic and merit-based.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5928/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Sabato Donniacuo and Tolino Tiziana inadmissible for manifestly unfounded and generic grievances regarding criminal sentencing. The appellants argued that the appellate court incorrectly calculated preferential bankruptcy penalties and accessory fines, but the court found their claims contradicted the actual reduction of the main sentence and aligned with Constitutional Court jurisprudence. Consequently, the appeals were rejected on procedural grounds, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based solely on generic complaints about sentencing determination without specific legal violations are inadmissible as they constitute non-syndicable merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grievances rejection sentencing determination review bankruptcy fraud penalty accessory fine calculation procedural merit grounds Cassa delle Ammende fine sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
nr. 222/2018 Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONNIACUO SABATO nato a MONTORO INFERIORE il 10/12/1970 TOLINO TIZIANA nato a AVELLINO il 04/09/1961 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; r

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, giudicando all'esito dell'annullamento con rinvio della decisione impugnata inizialmente, riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di Donniacuo Sabato e Tolino Tiziana e rideterminava la pena nei confronti del primo in quella di anni tre di reclusione e di anni due e mesi tre di reclusione per la seconda. Rideterminava la pena accessoria in quella di anni tre. Si procedeva per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta.

2. Ricorrono per cassazione entrambi, a mezzo del difensore di fiducia, e lamentano la violazione di legge con conseguente nullità della sentenza sottolineando che per Tolino la pena per la bancarotta preferenziale non era stata correttamente determinata e si era inflitta una pena di mesi tre di reclusione per una condotta estinta. La sentenza era anche nulla in punto di determinazione delle pene accessorie.

3. Il ricorso è inammissibile per entrambi i ricorrenti, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando, per altro verso, generico per esclusive doglianze sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Giudice territoriale ha, infatti, ridotto, contrariamente all'assunto, per Tolino la pena relativa rideterminando quella principale in anni due mesi tre di reclusione ed elidendo l'aumento per la continuazione relativo alla bancarotta preferenziale (computato in mesi tre di reclusione) (fl. 5). Le deduzioni ulteriori sulla pena accessoria sono conformi alla decisione della Corte cost. (nr. 222/2018) espressamente richiamata, e si risolvono in censure di merito non sindacabili da questa Corte. Per queste ragioni processuali, i ricorsi proposti devono essere dichiarato inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente An nio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso Q-v.) CAA-LAA--1.42 DEPOSITATA IN CA,