Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel after 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant after the 2017 law change. The appellant argued for a review of the lower court's order regarding custody costs, but the law now requires all appeals to be signed by registered defense counsel. Consequently, the court ruled that the personal filing violated mandatory procedural requirements and ordered the appellant to pay fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: After the entry into force of Law No. 103/2017, appeals to the Court of Cassation must be signed by defense counsel; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANE LUIGI nato a DECOLLATURA il 20/07/1950 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdat-o-awAte-erffelperti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Castrovillari, con l'ordinanza in epigrafe rigettava l'istanza finalizzata ad ottenere l'esonero dal pagamento delle spese di custodia del bene in sequestro presentata da Luigi Pane, che affermava di essere avente diritto alla restituzione.
2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Fabrizio Mancuso ft t/b1./1.4,1-2 DEPOSITATA IN CANC LENA 2