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Ordinanza — n. 5925/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain terms cannot be re-examined on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judge's refusal to grant generic mitigating circumstances and the lack of explanation for this decision. The court ruled that terms agreed upon during a plea bargain are final and cannot be re-examined on cassation, even regarding the absence of reasoning, as the parties implicitly exempted the judge from explaining non-controversial points.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Plea bargain terms agreed upon by the parties and incorporated into the judgment are final and cannot be re-examined on cassation, even under the guise of a lack of reasoning, as the parties have implicitly exempted the judge from explaining non-controversial points.

Parole chiave

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plea bargain finality cassation inadmissibility generic mitigating circumstances lack of reasoning dispositive power motivi di cassazione decisione motivata pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone
Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, Verdi
Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola
215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA RAGIONE NUNZIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 12/04/1987 avverso la sentenza del 26/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdata-aveiscratte-paizti;____ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza in epigrafe applicava a Nunzio Della Ragione la pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre 2000 euro di multa, per i reati ascritti e previa esclusione della recidiva.

2. Ricorre per cassazione Nunzio Della Ragione e lamenta il vizio di violazione di legge non avendo il giudice di merito concesso le circostanze attenuanti generiche, né spiegato la ragione posta a fondamento dell'anzidetto mancato riconoscimento. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata. In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01;

Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anto io Cairo, t Luigi Fabrizio Mancuso V"."4"--• DEPOSITATA IN CANeFIA