Italian Supreme Court dismisses appeal against revocation of home detention due to drug-related violations and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's revocation of his home detention, arguing the decision was illogical and ignored his request for an electronic bracelet. The court found the appeal sought a new substantive review rather than correcting legal errors, noting the appellant was caught violating the measure while traveling and had prior drug-related infractions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 616 c.p.p.; The Supreme Court holds that cassation appeals must identify specific legal errors, and those merely seeking a new substantive evaluation of facts or requesting a different measure are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO MASSIMO nato a MESSINA il 11/06/1983 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina disponeva la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a Massimo Iannò, in quanto il condannato, in pendenza di tale misura, poneva in essere condotte illecite incompatibili con il beneficio penitenziario.
2. Avverso tale ordinanza Iannò, a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della misura alternativa alla detenzione, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza, con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico, che non teneva conto della richiesta fatta dì fruire comunque della misura con il braccialetto elettronico.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e non ammessi in caso di ricorso per cassazione. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso di Iannò non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la revoca della misura della detenzione domiciliare, precedentemente concessa, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi in particolare che Iannò aveva violato la misura, essendo stato sorpreso mentre in treno si era allontanato dal domicilio.
Non era dimostrato né che avesse violato la misura per recarsi dalla compagna né altra causa, ma la condotta era collegata ai precedenti in materia di violazione della normativa per il controllo degli stupefacenti. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antjnio Cairo igi Fabrizio Mancuso Li (2,4 DEPOSITATA IN CANrs 1 rnIA