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Ordinanza — n. 5923/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on appeal grounds regarding knife possession in car and marital weapon availability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5923/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Ammirati Rosetta and Seceleanu Ionut inadmissible for manifestly unfounded procedural and factual arguments. The appellants claimed the lower court failed to explain why they were not acquitted of a separate charge and incorrectly inferred weapon availability from their marital relationship. The court rejected these claims, noting the appellate court properly addressed the evidence regarding the knives in the car driven by the female appellant, rendering the appeals without merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be substantiated by valid legal grounds; manifestly unfounded appeals challenging factual reconstructions or omitting prior acquittals are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals manifestly unfounded weapon availability marital relationship procedural vices Cassazione Roma criminal procedure sequestro di un veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMMIRATI ROSETTA nato a CATANZARO il 30/05/1971 SECELEANU IONUT nato il 28/05/1981 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, decidendo sull'appello di Ammirati Rosetta e Seceleanu Ionut, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Crotone escludeva la recidiva nei confronti di Ammirati e confermava la decisione impugnata. La contestazione si sostanziava nell'aver portato in luogo pubblico, senza motivo giustificato i coltelli in imputazione, armi che erano detenute nella vettura condotta da Ammirati.

2. Ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando due distinti atti di impugnazione, gli imputati e lamentano il vizio di motivazione, non avendo dato conto il giudice territoriale della mancata assoluzione dal reato ascritto e, per la Ammirati per non aver considerato che non si potesse inferire dal solo rapporto di coniugio la disponibilità delle armi oggetto di imputazione.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati e sviluppati in fatto. Si tende attraverso le impugnazioni ad una nuova e diversa valutazione in fatto del risultato della prova, aspetto viepiù sottolineato in considerazione delle deposizioni dei testi e che darebbero conto, secondo i ricorrenti, di una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda. Deve poi osservarsi che la Corte territoriale ha anche spiegato, con motivazione immune da censure, le ragioni per le quali, per altro verso, i coltelli si riferissero anche alla Ammirati nonostante i coltelli fossero nell'auto di Seceleanu. La donna, invero, guidava la vettura e aveva la disponibilità dell'auto a bordo della quale erano i coltelli. Per queste ragioni processuali, i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso axst- D EP O S TATA IN CANCr ERA