Personal appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel under 2017 law reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Guido Piccilli's personal appeal inadmissible because it was filed after the 2017 law reform requiring defense counsel for all appeals. Although the applicant argued for a violation of the law and the European Convention on Human Rights, the procedural defect of filing without a registered lawyer rendered the request void. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals filed personally by a convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense lawyer registered in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCILLI GUIDO nato a CALTANISSETTA il 12/03/1980 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMOclats-arsristralreiyarti* -,_ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe dichiarava inammissibile il reclamo interposto da Pialli Guido che si doleva genericamente della violazione dell'ad 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 richiamando l'art. 3 CEDU.
2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Anto "o Cairo Luigi Fabrizio Mancuso D POSITATA IN CANCELLE