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Ordinanza — n. 5921/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for attempting new factual evaluation on preventive measure violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Leonardo Fiannaca's appeal inadmissible for violating procedural rules regarding preventive measures. Fiannaca argued the lower courts failed to consider his necessity to leave his residence and the uninhabitable conditions of his home, claiming a lack of proper reasoning. The court rejected these arguments, ruling that the appeal sought an impermissible re-evaluation of facts already correctly assessed by the appellate court and that sentencing critiques were not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 596 cod. proc. pen.: An appeal challenging a decision on preventive measures is inadmissible if it attempts to provoke a new, non-consented overall evaluation of facts already correctly assessed by the lower courts, or if it focuses on the merits of sentencing which are not subject to judicial review in this instance.

Parole chiave

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preventive measure violation inadmissible appeal factual re-evaluation sentencing review procedural rules Cassa delle ammende Italian criminal procedure revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANNACA LEONARDO nato a AGRIGENTO il 30/01/1984 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; Ji RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Genova confermava la decisione emessa in primo grado nei confronti di Leonardo Fiannaca, cui aveva inflitto la pena di giustizia per aver violato la misura di prevenzione che gli inibiva lasciare il territorio di riferimento. Ricorre per cassazione Fiannaca Leonardo, a mezzo del difensore di fiducia e deduce con due distinti motivi, che possono essere unificati, nella sintesi relativa, nella violazione di legge e nella mancanza di motivazione.

In particolare si duole il ricorrente che la motivazione della decisione non teneva conto degli argomenti sviluppati in ordine alla carenza di motivazione e alla mancata assoluzione del Fiannaca, essendosi spostato dall'abitazione per ragioni di necessità. Il ricorso è affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Deve, in proposito, evidenziarsi che, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, il ricorso tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione complessiva delle circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale e dalla Corte d'appello, circostanze che hanno indotto a ritenere integrata la fattispecie ascritta attraverso la ritenuta certa riferibilità della violazione della misura di prevenzione.

In particolare si è annotato come Fiannaca non avesse comunicato all'Autorità di P.S. il mutamento del luogo di domicilio e avesse lasciato Cunico senza dare nessuna indicazione. Né in una logica assolutoria valgono le dichiarazioni sulle condizioni d'inagibilità del bene ove era alloggiato il sottoposto. Né vale la critica relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con riguardo specificamente all'aumento di pena per la ritenuta continuazione. Si tratta, invero, di critiche che attengono al merito della commisurazione della pena e la cui motivazione non è sindacabile in questa sede.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presiden