Italian court dismisses appeal claiming lack of mental state analysis and generic mitigating circumstances in robbery sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant challenged a thirty-year sentence for aggravated robbery, arguing the appellate court failed to address his alleged mental condition and denied generic mitigating circumstances. The court ruled that the lower court had already thoroughly examined the mental state and identified specific aggravating factors, such as the presence of a co-defendant and the use of weapons, which justified the reduced sentence from life imprisonment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the appellate court has already addressed the alleged defects regarding the defendant's mental state and the application of mitigating circumstances with sufficient motivation.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTMANI SAAD (CUI 0503PT7) nato il 14/02/1988 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise d'appello di Milano dichiarava Otmani Saad colpevole dei reati ascritti e, in parziale riforma della decisione impugnata, rideterminava la pena in quella dì anni trenta di reclusione. L'imputato era stato dichiarato colpevole del delitto di rapina aggravata poiché, in concorso con Amass Abdenachemi aveva colpito Quispe Porras Frank Aaron al volto procurandole lesioni e intimandole di consegnare il cellulare e tutto ciò di cui disponeva.
Si impossessa, così, di un borsello marca Lacoste, della somma di 50 euro e del telefono cellulare anzidetto. Il tutto cagionando alla persona offesa lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Ulteriore rapina di cui era stato dichiarato colpevole era quella in danno di Paradisi Carlo Alberto, all'esito della quale aveva sottratto la somma di 40 euro detenuta nel portafogli. Il Paradisi era colpito con un coltello all'addome e al fianco, così ponendo in essere atti idonei diretti a provocare la morte che non si verificava per cause indipendenti dal volere degli agenti.
Nuova rapina era quella commessa in danno di Urvin Lora _lane e Hodgkiss Sarah Emily, strattonata per i capelli e colpita al fianco, per sottrarle il telefono cellulare, condotta che le provocava le lesioni personali descritte al capo 6), consistite in una ferita lacero contusa addominale, con prognosi di sette giorni. Nella stessa data degli altri delitti (27/4/2018) l'imputato colpiva Haqui Samsul allo sterno con un coltello per sottrargli il cellulare, condotta che provocava la morte della vittima. Si contestava e riteneva, infine, il porto fuori dall'abitazione di un'arma bianca.
La sentenza ricostruiva i fatti e dava conto della determinazione della pena, all'esito dei giudizio di primo grado, in quella dell'ergastolo. Esposti i motivi d'appello, il secondo Giudice confermava in sostanza il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, tuttavia, commisurava la pena in anni trenta di reclusione. La Corte territoriale si dedicava approfonditamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio (fl. 15). Si riteneva in atto un procedimento di rivisitazione dei fatti commessi dovuto anche al regime intramurario che, sia pur collegato ad una scelta utilitaristica in funzione dei possibili benefici, induceva, comunque, a contenerlo in quello di trent'anni di reclusione, escludendo così la pena perpetua.
Si valutava, invero, il concorso di due persone nei fatti e l'uso in almeno tre delle rapine di un coltello, modalità commíssíva non necessaria, bastando l'impiego della forza fisica. La determinazione della pena, dunque, avveniva adeguandola al processo di revisione critica in atto e alla gravità dei fatti posti in essere.
2. Con ricorso per cassazione, Otmani Saad, a mezzo del difensore di fiducia deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Con unico e articolato motivo denuncia che la sentenza impugnata non si era intrattenuta sulla condizione di alterazione psichica dell'imputato oltre che sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che la Corte d'appello ha affrontato la questione relativa alla condizione psichica dell'Otmani, con motivazione immune da censure anche in funzione della negazione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto all'aspetto ulteriore ha chiarito sulla scorta di quali elementi fossero stati valutati solo due aspetti a favore del ricorrente. In particolare come anticipato erano da considerare in chiave ostativa il numero di persone concorrenti nei delitti (due) che avrebbe permesso di agire con l'impiego della sola forza fisica e senza ricorrere alle armi bianche, contrariamente utilizzate.
Questo dato, pur tenendo conto della possibile revisione critica in corso, descriva una indiscutibile gravità del fatto, al cui cospetto era possibile riconoscere un trattamento sanzíonatorio che tenesse conto in misura bilanciata della gravità dei fatti. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente yA tonio Cairo ist, Luigi Fabrizio Manc