Italian court dismisses appeal as inadmissible for challenging prison visitation schedules on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specific grounds and attempted a new substantive review of the prison visitation schedule. The detainee argued that the schedule violated defense rights, but the court noted the request was merely for timing adjustments rather than a denial of access. Consequently, the matter was deemed an administrative issue unsuitable for judicial review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must identify specific grounds; generic challenges to administrative scheduling decisions regarding prisoner visits are inadmissible as they require substantive review of internal prison regulations.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ELIO nato a NAPOLI il 26/02/1972 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo con cui era stato negato a Elio Amato detenuto in regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 di ottenere l'ampliamento degli orari di visita da parte dei difensori.
2. Avverso tale ordinanza Elio Amato, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione di quanto richiesto, specie alla luce della circostanza che secondo l'impostazione della Casa circondariale si comprimeva l'esercizio del diritto di difesa.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, risultando intrinsecamente generico e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso presentato non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione del beneficio invocato, finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto ad ampliare gli orari per ricevere le visite dei difensori.
Osservava che nella specifica vicenda sottoposta a scrutinio non si faceva questione di una posizione da qualificare come diritto soggettivo e che la materia rientrava nei poteri di regolamentazione interna dell'Amministrazione penitenziaria. Lo stesso detenuto, del resto, non aveva affermato di non poter vedere il professionista, ma aveva richiesto una modifica di orario in termini maggiormente confacenti alle esigenze carcerarie. La fissazione degli orari era, infatti, collegata a garantire tutti i colloqui che erano svolti all'interno dell'istituto di pena, oltre alle attività cui si sarebbe dovuta adeguare l'azione dell'amministrazione penitenziaria.
Del resto, là dove il disagio da parte dei difensori fosse stato effettivo esso sarebbe stato rappresentato affidandone la cura e la tutela agli organi rappresentativi che, al contrario, non avevano sollecitato nessun intervento. La questione, dunque, attiene al merito dell'azione amministrativa e non risulta sindacabile in questa sede. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 8/9/2021. Il Cosigliere estensore Il Presidente dtPOSITATA