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Ordinanza — n. 5918/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding refrigerator purchase, ruling administrative discretion on food storage is non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5918/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to grant permission to purchase an electric refrigerator for food storage, citing a Constitutional Court ruling that invalidated the ban on cooking. The court rejected this argument, noting the Constitutional decision only addressed cooking, not the purchase of storage accessories, and affirmed that such administrative evaluations remain non-reviewable in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review administrative decisions regarding the granting of benefits for purchasing food storage equipment, as such evaluations pertain to the substantive merits of the administrative action and fall outside the scope of constitutional review on specific cooking prohibitions.

Parole chiave

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prison benefit administrative discretion food storage cassation inadmissibility non-reviewable merits diritti del detenuto imperativo di disponibilità diritto a condizioni minime d'esistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo con cui era stato negato a Elio Amato detenuto in regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 di acquistare un frigorifero elettrico, necessario per la conservazione degli alimenti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale nr. 186/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ELIO nato a NAPOLI il 26/02/1972 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo con cui era stato negato a Elio Amato detenuto in regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 di acquistare un frigorifero elettrico, necessario per la conservazione degli alimenti.

2. Avverso tale ordinanza Elio Amato, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione di quanto richiesto, specie alla luce della sentenza della Corte costituzionale nr. 186/2018 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedeva il divieto di cuocere i cibi.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e risultando intrinsecamente generico e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso presentato non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione del beneficio invocato, finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto all'acquisto di un frigorifero elettrico.

Il provvedimento impugnato, invero, valuta la questione escludendo che sussista una posizione giuridica soggettiva avente detto contenuto e ciò, pur alla luce della decisione della Corte costituzionale (nr. 186/2018) che si è limitata al solo riconoscimento del diritto di cuocere cibi e non di acquistare accessori utili allo scopo di conservare gli alimenti. Detta finalità non costituisce, invero, oggetto di un diritto in senso stretto, ma una eventuale comodità per il detenuto, la cui forma di esercizio, a parte gli oneri economici connessi, compete alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria.

E' un dato, dunque, che attiene al merito dell'azione amministrativa e che risulta insindacabile in questa sede. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 8/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente An nio Cairo Luigi