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Ordinanza — n. 5910/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and generic factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5910/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ercole La Veglia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. La Veglia argued that the lower court failed to explain its reasoning regarding his criminal liability for firearm violations. The court rejected this claim, noting the arguments were generic and the lower court's findings on improper weapon custody were supported by evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if based on manifestly unfounded grounds or generic factual complaints that do not constitute a valid challenge to the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds generic factual complaints lack of motivation firearm custody violation porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VEGLIA ERCOLE nato a VELLETRI il 30/11/1958 avverso la sentenza del 28/02/2020 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri dichiarava Ercole La Veglia colpevole delle contravvenzioni relative alla omessa comunicazione al'Autorità di P.S. del trasferimento una carabina presso un diverso domicilio e di omessa custodia delle armi legittimamente detenute.

2. Ricorre per cassazione Ercole La Veglia, a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione, non avendo dato conto il giudice territoriale del ragionamento e dei criteri che aveva seguito per la affermazione di responsabilità penale. Ancora, si duole della mancata valutazione ed esplicitazione dei criteri che avevano indotto a seguire la tesi dell'accusa.

3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando, per altro verso, generico per esclusive doglianze in fatto che propongono gli argomenti già sottoposti al giudice di merito. Contrariamente a quanto dedotto le armi non erano correttamente custodite e risulta in-conferente il riferimento ai figli dell'imputato che erano soggetti esperti nell'uso di esse. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant /u nio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso DEPOSITATA IN CANCF!.±.17.PIA