Appeal dismissed as inadmissible because the lawyer lacked authorization to appear before the higher court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney unqualified to practice before higher jurisdictions. The defendant's appointed lawyer, Maria Assunta Caruso, was not authorized to appear, yet the appeal was incorrectly characterized as an opposition under Article 593 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court issued a declaration of inadmissibility under Articles 591 and 613, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed by a defense attorney lacking the requisite authorization to practice before the higher court is inadmissible, regardless of the procedural label applied to the filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCININI ANDREA nato a ALESSANDRIA il 12/11/1972 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la domanda di ammissione di Andrea..;ec,' Avverso tale ordinanza ricorreva per cessazione Picenini Andregcon il ministero del difensore di fiducia„ avvocato Maria Assunta Caruso, (non abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) e l'atto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., era trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza contro cui non era consentita l'opposizione.
Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore di fiducia del condannato quale opposizione, in violazione del disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cessazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un difensore sprovvisto della prescritta abilitazione innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 08 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il President