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Ordinanza — n. 5906/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for seeking merit review of prison photo release denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5906/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Amato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Amato challenged the lower court's rejection of his request to receive photos of unidentified family members, arguing procedural violations. The court ruled that the appeal sought an impermissible re-evaluation of the merits rather than a legal review, as the lower court correctly applied regulations requiring specific identification data before photo release.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it attempts to provoke a new evaluation of the merits of the contested decision, which is incompatible with the scope of the court of cassation's jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal court of cassation merit review prohibition prison photo release procedural costs family member identification security regulations esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006
E' necessario ribadire, al fine della verifica da compiere, che il giudizio critico dell'impugnazione non può essere invalidato da prospettazioni alternative, protese ad una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da Raffaele Amato avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza competente aveva disposto che non si facesse luogo a consegna di fotografie in favore del detenuto, trattandosi di fotografie che ritraevano volti non identificati. Avverso tale ordinanza Amato, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il giudizio compiuto dal tribunale di sorveglianza, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il provvedimento assunto, era incongruo.

Le fotografie ritraevano volti noti e soggetti appartenenti al nucleo familiare. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e fortemente orientati verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, come tali incompatibili con l'odierno scrutinio di legittimità. E' necessario ribadire, al fine della verifica da compiere, che il giudizio critico dell'impugnazione non può essere invalidato da prospettazioni alternative, protese ad una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148;

Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso di Raffaele Amato, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del provvedimento di censura disposto dal Magistrato di sorveglianza e confermato dal Tribunale di sorveglianza. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, sottolineando che le fotografie ritraggono soggetti non identificati.

Le fotografie, si è esplicitato sono state trattenute perché trasmesse al detenuto con un semplice invio, senza il rispetto delle disposizioni regolamentari che avrebbero permesso le comparazioni e le verifiche relative all'identità dei soggetti effigiati. In altri termini il rilievo fotografico per esigenze di sicurezza deve essere accompagnato come prescritto dall'indicazione dell'identità del soggetto raffigurato e da una copia del documento identificativo, adempimenti precedenti l'invio stesso e non successivi. Non sono da ritenere equipollenti allo scopo attività postume e operazioni alternative o solo eventuali, non conformi alle disposizioni dettate in materia.

Si rischierebbe, in questa logica, per aggirare il controllo sul soggetto ritratto e sul luogo di scatto o su eventuali e ulteriori soggetti, comunque, raffigurati in compagnia, aspetti che costituiscono ugualmente oggetto di valutazione e che risultano condizioni necessarie per l'inoltro. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A onio Cairo DEPOSITATA Luigi Fabrizio