Ordinanza — n. 5902/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDANI PLACIDO nato a PATERNO' il 06/11/1994 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che aveva condannato Placido Laudani, alla pena di anni due di reclusione, ed euro 3000 di multa per la la dtenzione illegale di un fucile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5902/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Placido Laudani, a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62 bis cod. pen., non avendo dato conto il giudice territoriale del ragionamento e dei criteri che aveva seguito per la determinazione della pena inflitta e delle ragioni che avevano indotto a disattendere la richiesta di concessione delle anzidette circostanze attenuanti generiche. Ancora, con il primo motivo si duole della mancata valutazione ed esplicitazione dei criteri che avevano indotto a seguire la tesi dell'accusa.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDANI PLACIDO nato a PATERNO' il 06/11/1994 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Catania che aveva condannato Placido Laudani, alla pena di anni due di reclusione, ed euro 3000 di multa per la la dtenzione illegale di un fucile.
2. Ricorre per cassazione Placido Laudani, a mezzo del difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62 bis cod. pen., non avendo dato conto il giudice territoriale del ragionamento e dei criteri che aveva seguito per la determinazione della pena inflitta e delle ragioni che avevano indotto a disattendere la richiesta di concessione delle anzidette circostanze attenuanti generiche. Ancora, con il primo motivo si duole della mancata valutazione ed esplicitazione dei criteri che avevano indotto a seguire la tesi dell'accusa.
3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando, per altro verso, generico per esclusive doglianze sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Giudice territoriale ha, infatti, tenuto presente la gravità dei fatti e spiegato le ragioni poste a fondamento del diniego delle invocate circostanze attenuanti. Nel merito, con valutazione immune da censure si è chiarito che il delitto posto in essere nel periodo in cui il Laudani era in regime di arresti domiciliari per altra causa era elemento ulteriore che descriveva una personalità negativa tale da escludere la concessione delle invocare circostanze attenuanti. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presiden