Cassation appeal dismissed as inadmissible because execution judge's penalty continuation decision is non-reviewable in court of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the execution judge erred in refusing to apply the continuity of crimes rule. The appellant argued that the judge failed to recognize the material link between prior convictions, but the court found the execution judge's reasoning sound regarding the significant time gaps between offenses. Consequently, the appeal was dismissed because the decision on penalty continuation under Article 671 of the Code of Criminal Procedure is not subject to review by the court of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The decision by the execution judge regarding the application of the continuity of crimes and the re-determination of penalties is not subject to review in the court of appeal if congruently motivated.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAOLA SALVATORE nato a NAPOLI il 13/11/1986 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza, ufficio Giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Salvatore Fraola, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza Salvatore Fraola ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra ì reati presupposti.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha spiegato le ragioni per le quali non riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze presupposte, fatti che erano stati commessi a distanza temporale rilevante (gli uni nel 2011 e gli altri nel 2016 e nel 2018) ragioni che escludevano che già al momento della esecuzione del primo fatto si potessero ritenere programmati gli altri.
Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant io, Cair_ ,o Luigi Fabrizio Mancuso 11,-4 CAMA-4.-1 DEPO