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Ordinanza — n. 5900/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding prior investigation judge decisions on continuability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5900/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Palmieri's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Palmieri argued that the execution judge failed to recognize the legal continuity of offenses based on prior judgments, despite a previous investigation judge having already rejected an identical request. The court rejected this claim because the appeal lacked specific engagement with the reasoning of the contested order or the cited prior sentences, rendering the objection generic and insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against an order declaring a request for continuability inadmissible is inadmissible if it fails to specifically confront the court's reasoning or cite the relevant prior decisions.

Parole chiave

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continuability in execution inadmissibility of appeal lack of specificity procedural costs Cassa delle ammende criminalità persistente recidiva nell'infrazione allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di Palmieri Giuseppe, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di Palmieri Giuseppe, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI GIUSEPPE nato a CAIVANO il 08/07/1967 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di Palmieri Giuseppe, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Osservava che il Tribunale di Brescia ufficio del Giudice per le indagini preliminari aveva con ordinanza in data 28/10/2020 respinto identica richiesta.

2. Avverso questa ordinanza Giuseppe Palmieri ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Palmieri denuncia il vizio di violazione di legge e di motivazione, ma non si confronta con la decisione impugnata che ha spiegato come identica richiesta sia stata già valutata e respinta in precedente circostanza (Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Brescia in data 28/10/2020). Né opera alcun riferimento alle sentenze che sarebbero diverse e risultano non valutate dal tribunale adito in funzione di giudice dell'esecuzione. Questo dato, a parte la sua intrinseca genericità, rende l'impugnazione priva di specificità. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente An Cairo Luigi Fabrizio Mancuso DEPOSITATA IN C NPELL