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Ordinanza — n. 5899/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5899/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5899/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da Francesco Turiano ai sensi dell'art. 18 ter Ord. Pen. avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza competente aveva disposto il non inoltro della missiva in entrata ed indirizzate al detenuto, priva di mittente. Avverso tale ordinanza il Turiano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo, con due distinti motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il giudizio compiuto dal tribunale di sorveglianza, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il provvedimento assunto, era incongruo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5899/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da Francesco Turiano ai sensi dell'art. 18 ter Ord. Pen. avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza competente aveva disposto il non inoltro della missiva in entrata ed indirizzate al detenuto, priva di mittente. Avverso tale ordinanza il Turiano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo, con due distinti motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il giudizio compiuto dal tribunale di sorveglianza, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il provvedimento assunto, era incongruo.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritto alla corrispondenza censure tardive censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da Francesco Turiano ai sensi dell'art. 18 ter Ord. Pen. avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza competente aveva disposto il non inoltro della missiva in entrata ed indirizzate al detenuto, priva di mittente. Avverso tale ordinanza il Turiano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo, con due distinti motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il giudizio compiuto dal tribunale di sorveglianza, in relazione alla sussistenza dei presupposti per il provvedimento assunto, era incongruo.

La mancata indicazione del contenuto della missiva e della relativa identità del mittente pregiudicava completamente il diritto di difesa da parte del detenuto. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di quanto premesso, questa Corte osserva che il ricorso del Turiano, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del provvedimento di censura della corrispondenza disposto dal Magistrato di sorveglianza. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, sottolineando che la missiva priva di mittente costituisce ex se pericolo per l'ordine e la sicurezza, non consentendo l'identificazione dei soggetti interessati dal rapporto epistolare.

Questo dato legittima a non indicare il contenuto della missiva, appunto, ritenuta già pericolosa. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alta Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant nio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso C/4/V.A4A—r ( DEPOSITA