Cassation court dismisses appeal as inadmissible because execution judge's penalty continuation decision is not subject to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the execution judge failed to recognize the continuity of crimes based on a material link between prior judgments. The court ruled that the execution judge's decision on penalty continuation under Article 671 of the Code of Criminal Procedure is immune from review in the court of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The decision of the execution judge regarding the application of the continuity institution and the re-determination of penalties is not subject to review in the court of appeal if congruently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIANO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 12/02/1979 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Massimiliano Schiano, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che essi fossero frutto di spinte a delinquere estemporanee.
2. Avverso questa ordinanza Massimiliano Schiano ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.
3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha spiegato le ragioni per le quali disconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze presupposte, fatti in realtà che al di là della congiuntura temporale di commissione (2009-2010 di partecipazione ad associazione camorristica) e 2012 (per il reato di cui alla seconda sentenza) erano relativi a condotte strutturalmente disomogenee.
La prima si è anticipato era collegata alla condotta di partecipazione ad un'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la seconda a minacce su questioni condominiali. Né il riferimento all'art 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 valeva a far superare la diversità intrinseca tra i delitti e la possibilità di ritenere che già al momento della esecuzione del primo fatto fossero stati programmati gli altri. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 8 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Luigi Fabrizio Mancuso tu.1; et.S- DEPO ort/V