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Ordinanza — n. 5805/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as discretionary judicial evaluation is not reviewable by Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5805/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Manuel Amoruso's appeal against his conviction for theft inadmissible. The appellant argued for a lighter sentence, but the court held that sentencing discretion belongs to the trial judge unless the decision is arbitrary. The court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and did not require a new evaluation of the sentence's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 628 c.p.; Art. 69 c.p.; Art. 132-133 c.p.: Sentencing discretion exercised by the trial judge regarding the equivalence of circumstances and the final penalty is not subject to cassation review unless the decision results in mere arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Cassation Review Theft Conviction Recidivism Rules commisurazione della pena per rapina modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 628 c.p.
E IN DIRITtO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 27/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MILANO, in data 23/09/2020, nei confronti di AMORUSO MANUEL in relazione al reato di cui all' art. 628 CP.
Art. 69, comma 4, c.p.
Nel caso in esame la Corte non poteva peraltro andare oltre al giudizio di equivalenza stante la contestazione della più grave recidiva, tenuto conto dell'art. 69, comma 4, cp.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORUSO MANUEL nato a BOLLATE il 29/11/1988 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; . udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITtO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 27/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MILANO, in data 23/09/2020, nei confronti di AMORUSO MANUEL in relazione al reato di cui all' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame la Corte non poteva peraltro andare oltre al giudizio di equivalenza stante la contestazione della più grave recidiva, tenuto conto dell'art. 69, comma 4, cp. La pena è stata ritenuta congrua in ragione della gravità del fatto e dei precedenti penali. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il