Ordinanza — n. 5804/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIANCHI ALAN nato a BOLOGNA il 24/12/1986 DE BARRE VALERIA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 18/07/1968 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 5804/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in data 19/06/2020, nei confronti di BIANCHI ALAN, DE BARRE VALERIA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 648 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto„ deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIANCHI ALAN nato a BOLOGNA il 24/12/1986 DE BARRE VALERIA nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 18/07/1968 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in data 19/06/2020, nei confronti di BIANCHI ALAN, DE BARRE VALERIA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 648 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto„ deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte, nel caso in esame, ha sottolineato la mancanza di elementi per poter attribuire agli imputati il reato di furto presupposto, non avendo costoro fornito alcuna delucidazione al riguardo. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI A Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS DEPOSITATA