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Ordinanza — n. 5803/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5803/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5803/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGHODARO MIKY nato il 11/08/1989 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI Uato avviso alle pai_3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO Il GT TRIBUNALE di CASTROVILLARI, con sentenza in data 04/02/2021,.applicava nei confronti. di IGHODARO MIKY la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato dopo la modifica dell'art.613 cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5803/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di IGHODARO MIKY la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato dopo la modifica dell'art.613 cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente reati penali gravi perizia psichiatrica insufficiente procedimento in contumacia lesioni gravi carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
di IGHODARO MIKY la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGHODARO MIKY nato il 11/08/1989 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI Uato avviso alle pai_3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GT TRIBUNALE di CASTROVILLARI, con sentenza in data 04/02/2021,.applicava nei confronti. di IGHODARO MIKY la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato dopo la modifica dell'art.613 cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA M