Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a settlement sentence under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by four defendants inadmissible because they were filed against a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendants argued for violations of law regarding liability and sentencing, but the court noted that such arguments are barred when the judgment stems from a settlement agreement. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible de plano because they challenge the settlement agreement itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBATO LUCA nato a NAPOLI il 16/03/1975 DI FUSCO ROSARIO nato a NAPOLI il 10/02/1978 BARBELLA CARLO nato a NAPOLI il 12/06/1997 CUOMO EMANUELE nato a NAPOLI il 02/02/1993 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIc « 9 avviso alle par.3. udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 21/01/2020, riducendo la pena inflitta a BARBATO LUCA, Di Fusco Rosario, Barbella Carlo e Cuomo Emanuele, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 ed altro CP. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti deducendo - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti, al trattamento sanzionatorio ed alle aggravanti.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili, quello sulla qualificazione giuridica del fatto è del tutto generico e gli altri motivi ineriscono a questioni sulle quali vi è stata rinuncia in ragione del concordato sulla pena, della cui congruità i ricorrenti non possono dolersi in quanto frutto della loro stessa determinazione.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA MARIA D SANTIS DEPOSITATA IN CANCU