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Ordinanza — n. 5795/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible due to procedural defect under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5795/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentence issued pursuant to a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the denial of generic mitigating circumstances violated the law, claiming these factors should have been considered despite the settlement. The court ruled that such an appeal is procedurally defective and must be rejected immediately under Article 610, paragraph 5-bis, as it logically contradicts the appellant's choice to settle.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences resulting from a settlement agreement are inadmissible if they challenge facts or circumstances excluded from the agreed terms, as such challenges are logically incompatible with the settlement choice and must be declared inammissibile de plano.

Parole chiave

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settlement agreement appeal inadmissible de plano generic mitigating circumstances Article 599-bis Article 610 c.p.p. attenuazione della pena motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 16/07/2020, riducendo la pena inflitta a BRUNO MASSIMO in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 16/07/2020, riducendo la pena inflitta a BRUNO MASSIMO in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO MASSIMO nato a NAPOLI il 11/03/1980 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Vato avviso alle pAa udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 16/07/2020, riducendo la pena inflitta a BRUNO MASSIMO in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 337, 582 CP ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo che inerisce alla mancata concessione di attenuanti non facenti parte del calcolo concordato dall'imputato è anche logicamente incompatibile con la sua scelta di pena patteggiata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGAD