Italian Court dismisses cassation appeal for lack of specific grounds regarding attempted vs consummated robbery qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Abdelkerim Haithe, Knis Ait, and Boubaker Sami inadmissible. The appellants argued that the lower court incorrectly qualified the robbery as consummated rather than attempted, but the Court found their grounds generic and lacking specific correlation to the contested decision. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Cassation appeals must be specific and cannot merely reiterate reasons already discussed and rejected by the court of appeal without new, precise arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABDELKERIM HAITHEM nato il 14/06/1998 KNIS AIT nato a MAZARA DEL VALLO il 23/06/1997 BOUBAKER SAMI nato a MAZARA DEL VALLO il 23/04/1998 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 11/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MARSALA, in data 28/11/2019, nei confronti di ABDELKERIM HAITHEM, KNIS AIT, BOUBAKER SAMI, in relazione ai reati, contestati in concorso di cui ali' art. 628, 582 e 385 CP (quest'ultimo solo a Boubaker). Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti dal contenuto sovrapponibile, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica della rapina come consumata anziché tentata.
I ricorsi sono inammissibili. Essi sono fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di asp. ecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La sentenza impugnata ha sottolineato che i ricorrenti avevano, sia pire momentaneamente, ottenuto il possesso dei beni sottratti alla vittima, bastando, per la consumazione del reato di rapina impropria, anche la sola sottrazione del bene. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUS PPE SGADARI I